Art. 8.
(Obblighi dei preposti).

      1. I preposti che sovrintendono alle attività indicate all'articolo 2, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

          a) richiedere l'attuazione e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza dell'inosservanza informano i loro superiori diretti;

          b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

          c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

          d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo

 

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grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

          e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

          f) segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.

      2. In assenza di preposti i compiti di cui al comma 1 sono svolti dai datori di lavoro o dai dirigenti.